In arrivo l’attesa delega fiscale con misure che puntano a rivedere profondamente l’attuale sistema di imposizione tributaria ed a riordinare, tra le altre cose, il catasto dei fabbricati.

In particolare sul punto la delega mira alla modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e all’Agenzia delle entrate, secondo il paradigma dell’interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, per facilitare e accelerare l’individuazione, anche attraverso metodologie innovative: degli immobili non censiti o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita; dei terreni edificabili accatastati come agricoli; degli immobili abusivi, prevedendo l’individuazione di specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione dell’attività di accertamento svolta dai comuni in quest’ambito.

In secondo luogo la delega punta alla integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026.

I principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega, da parte del Governo, riguardano l’attribuzione, per ciascuna unità immobiliare, del relativo valore patrimoniale e della rendita sulla base, ove possibile, del normale valore di mercato; la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alle modificazioni delle condizioni di mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato; la previsione di adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario per le unità immobiliari riconosciute di particolare interesse storico e artistico, in considerazione dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché dei complessi vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro; la previsione che le informazioni rilevate secondo i principi sopra indicati non vengano utilizzati per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.

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