Intervista a Giorgio Moroni di Aon, azienda broker del Consiglio Nazionale Ingegneri

L’inizio del 2023 ha visto ancora una volta il Superbonus, e il decreto-legge 34/2020 che lo ha introdotto, alle prese con interventi legislativi e cambiamenti delle regole del “gioco” per l’accesso alla maxi-detrazione. La questione della cessione dei crediti, in particolare, è stata al centro di un acceso dibattito politico.

La procedura di avvio della pratica Superbonus non è affatto semplice, né dal punto di vista tecnico né contabile. Per queste ragioni arrivare in fondo all’iter è stato per molti una vera e propria impresa durata mesi. 

Nel 2022 sono stati messi a segno innumerevoli cantieri di svariate dimensioni, molti dei quali erano ancora pendenti a fine anno, sotto la spada di Damocle per l’atteso cambio delle regole da parte del Governo in relazione all’accesso alla maxi-detrazione. Le Banche hanno modificato profondamente le loro linee di accoglimento dei crediti e il target dei Cessionari a loro graditi. Così i contribuenti con cantieri in corso per il Superbonus 110%, e le relative imprese coinvolte, stanno vivendo mesi difficili densi di preoccupazione e precarietà.

In particolare, in relazione ai professionisti tecnici, va evidenziato come le coperture assicurative prevedano un massimale pari all’importo dei lavori. Questo, sul piano del calcolo e della ponderazione del rischio in ambito Responsabilità Civile, non è corretto in quanto non considera l’importante variabile della probabilità di accadimento di un evento dannoso (l’asseverazione errata rispetto al totale delle asseverazioni effettuate) e quella della valutazione monetaria, che il giudice competente attribuirà al danno occorso, in presenza magari di una non piena responsabilità e di co-responsabili in solido. Si crea così una potenziale “sovrassicurazione”, che non ha fondamenti tecnici, costringendo il professionista ad un trasferimento del rischio superiore al necessario. A titolo esemplificativo, un ingegnere che progetta una diga dovrebbe assicurarsi per miliardi di euro, cosa impossibile. C’è qualcosa di errato nell’impostazione della copertura assicurativa, che ha generato un sistema inefficiente e fuori controllo. Solo un emendamento legislativo potrà porvi rimedio. Ne parliamo con Giorgio Moroni, Consigliere di Amministrazione e Head of Strategy di Affinity Aon, azienda leader nei servizi professionali a livello mondiale e broker del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

Riguardo all’obbligo di copertura RC dedicata introdotto dal dl 34/2020 a carico dei tecnici qualcosa è cambiato?

“Purtroppo nulla è cambiato, nonostante sin dall’inizio gli operatori esperti del mercato e la Rete Professioni Tecniche avessero messo in guardia il legislatore sulle potenziali ricadute negative di questo nuovo obbligo assicurativo, ovvero una copertura dedicata con un massimale di rischio pari all’importo dei lavori.

In particolare, i professionisti coinvolti hanno e stanno avendo delle difficoltà nel reperire il massimale sufficiente da un solo assicuratore, specie se l’attività di tecnico asseveratore viene svolta in maniera importante o su cantieri di importo rilevante, causando un rallentamento dei lavori.

I professionisti poi si trovano ad avere anche l’incombenza di tenere conto della correlazione tra l’importo dei lavori asseverati e il massimale disponibile, con la necessità di continui adeguamenti per non incorrere in irregolarità formali nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dagli articoli 1 e 2 a del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020.

Dal punto di vista del mercato assicurativo, la necessità di garantire importi elevati perché richiesti per legge, si è scontrata per tutto il 2022 con un momento di importante contrazione della “capacità assicurativa”, intesa come possibilità di sottoscrivere massimali elevati, legata alla pandemia e alle relative incertezze e fluttuazioni finanziarie.

I professionisti, che dal 2012 hanno l’obbligo di avere una polizza di responsabilità per i danni che possano cagionare a terzi (clienti compresi) nello svolgimento della loro prestazione professionale, in cui è sovente ricompresa anche l’attività di asseverazione, sono stati quindi costretti ad acquistare ulteriori coperture, aggiungendo nuovi costi assicurativi, spesso ingenti”.

 

Come recepisce attualmente il mercato assicurativo la necessità di copertura degli asseveratori?

“Il Superbonus si conferma oggi un ambito di attività per i professionisti in continuo cambiamento normativo e quindi fortemente incerto dal punto di vista delle valutazioni attuariali del rischio.

Gli assicuratori non sono obbligati ad assicurare la rc dell’asseveratore ai sensi del dl 34/2020, pertanto si assiste ad un cambiamento degli operatori disponibili ad assumere questi rischi, ad un forte rialzo dei costi per i professionisti ed una ancora minore capacità assicurativa offerta.

Il rischio è che, malgrado gli sforzi politici per dare ancora linfa alla maxi-detrazione per sostenere aziende e famiglie, tutto si areni a livello procedurale in assenza della polizza assicurativa a garanzia del cantiere asseverato. Inoltre, i professionisti vessati da costi assicurativi non commisurati al loro onorario e da una serie di incombenze rilevanti, possono decidere di rifiutare incarichi futuri, venendo così a mancare la fase asseverativa per i cantieri Superbonus.

Il mercato assicurativo, seppur vasto, non è senza limiti ed in molti ormai non ritengono questa tipologia di rischio profittevole per i bilanci delle compagnie, considerate le forti esposizioni richieste in termini economici e temporali”.

 

Cosa sta facendo Aon per i propri clienti?

“Il team di Aon dedicato all’rc asseveratore è al fianco delle professioni tecniche alle prese con cantieri nuovi o in via di conclusione, con l’obiettivo di individuare ogni nuovo operatore sul mercato nazionale ed internazionale che sia disponibile a coprire l’rc dell’asseveratore alle condizioni necessarie, per garantire quella più idonea.

Nei soli due mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, in seguito al cambio di posizione da parte di molti assicuratori nei confronti dell’assunzione del rischio rc asseveratore nel 2022, Aon ha ricevuto oltre 2500 e-mail di richieste di assistenza e consulenza”.

 

Cosa si potrebbe fare per alleviare i professionisti ed il mercato assicurativo da questo rischio?

“Dalla promulgazione della legge, Aon ha evidenziato che non vi era alcuna necessità di scorporare il rischio dell’asseverazione dalla copertura generale della rc professionale del tecnico, in quanto attività tipica già coperta.

Inoltre, pur in mancanza di una serie statistica riferita al rischio “asseverazioni” generalmente inteso, tenuto conto che il rischio è stato fin qui ricompreso nella copertura “base”, non si è riscontrata fino all’introduzione della nuova normativa una particolare attenzione a questo rischio da parte degli assicuratori. Prova ne è l’assenza nei principali testi di polizza di limitazioni, sovrappremi, sottolimiti o altri strumenti, che evidenzino una particolare “pericolosità” dell’attività di Asseveratore.

La Rete Professioni Tecniche nel marzo 2021 ha presentato un documento riportando un calcolo del massimale richiesto alternativo a quello indicato dal legislatore, tecnicamente più idoneo per gli assicuratori e conseguentemente meno oneroso per i tecnici.

Un esempio arriva dai commercialisti, anch’essi coinvolti nella filiera del Superbonus con l’apposizione del visto di conformità: la legge di riferimento ha stabilito un massimale adeguato pari a 3 milioni di euro, andando a stabilizzare la garanzia che il mercato assicurativo offre da quasi 10 anni, a tutela di questo rischio con costi e modalità del tutto sostenibili dal professionista.

Da ultimo ci chiediamo perché non dovrebbe valere lo stesso principio dei bonus “minori” anche per le lavorazioni Superbonus, qualora l’aliquota venga declassata a 90, 75, 65 nei prossimi anni, dal momento che l’Agenzia delle Entrate con circolare del marzo 2022 ha confermato che non vi sia necessità di avere una polizza dedicata per i bonus “minori”. Si dovrebbe così arrivare all’abrogazione del comma 119 del dl 34/2020”.