E’ quanto emerge dal documento del Centro Studi CNI che analizza il rapporto tra l’applicazione della disciplina dell’Equo compenso e l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise. Innanzitutto il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.
Queste le conclusioni principali contenute nel documento curato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023”. Lo studio presta particolare attenzione alla nozione di Equo compenso e all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell’equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità “relativa”, al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti. Uno specifico capitolo è dedicato ai rapporti tra la Legge 49/2023 e la disciplina degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs . 36/2023).
“Come CNI e, in generale, come professionisti tecnici ci siamo battuti per anni per ottenere il provvedimento dell’Equo compenso – commenta Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI -. Ora è arrivato il momento che questo principio trovi un’applicazione concreta, anche nell’ambito degli Appalti Pubblici, con particolare riferimento ai servizi di progettazione. E’ chiaro che d’ora in poi, nel determinare l’entità del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni per i servizi di ingegneria e architettura, occorrerà tenere presente che il principio dell’equo compenso esiste ed è un diritto incomprimibile”.
Il documento del Centro Studi CNI, tra le altre cose, sottolinea come la Legge n. 49/2023 preveda un ruolo importante da parte dell’Ordine professionale, cui sono attribuiti poteri ulteriori che si aggiungono a quello già delineato relativo al rilascio del parere di congruità del compenso. In particolare, all’Ordine e Collegio professionale, nonché ai loro Consigli nazionali, sono demandati, tra gli altri, i seguenti compiti: concordare con le imprese modelli standard di convenzione con la previsione di compensi che si “presumono equi fino a prova contraria” (art. 6); proporre ogni due anni l’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali (art. 5, comma 3); adire la competente Autorità giudiziaria qualora ravvisi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4); adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti; proporre l’azione di classe (art. 9); nominare un proprio rappresentante in senso all’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10).