L’Anac ha reso un parere in sede di precontenzioso, relativamente all’istanza trasmessa da parte di un Ordine professionale che intendeva censurare la procedura di gara gestita dalla Inva spa per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, inerente l’affidamento dei servizi di supporto tecnicooperativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito Pnrr. In particolare, era stata contestata sia la presunta indeterminatezza dell’oggetto del contratto, sia la circostanza che la lex specialis ammettesse la partecipazione al gruppo di lavoro – oltre che di 2 Avvocati liberi-professionisti, iscritti all’Ordine degli Avvocati - di “3 ingegneri/ architetti con esperienza nel settore di gara, di cui almeno 2 iscritti all’albo della professione”, denunciando la illegittimità della partecipazione per soggetti non iscritti agli albi professionali di Categoria.
La conclusione cui giunge l’Autorità Anticorruzione è che la lex specialis sottoposta al suo vaglio si pone in contrasto con la normativa di settore, “nella parte in cui non prevede il requisito di iscrizione al competente Ordine professionale quale requisito di partecipazione alla gara”. Così facendo l’Anac evidenzia che l’iscrizione all’albo professionale è elemento imprescindibile per dimostrare i requisiti di idoneità di chi partecipa agli appalti pubblici.
Il pronunciamento di Anac incontra la soddisfazione del CNI che da tempo sostiene la medesima posizione. Inoltre, si stabilisce un chiaro ed efficace precedente, garantendo le prerogative ed i legittimi interessi dei liberi professionisti, da un lato, e degli Ordini professionali che li rappresentano, dall’altro. La necessità di iscrizione all’albo per tutti i concorrenti nel settore degli appalti pubblici costituisce un requisito di idoneità professionale non negoziabile per le stazioni appaltanti, che non possono inserire nelle procedure di selezione clausole non rispettose di tale criterio-guida.
A parere del CNI spetta all’iniziativa degli Ordini territoriali – coadiuvati dall’Osservatorio bandi curato dal CNI – vigilare affinché tale principio non sia omesso e ripudiato in sede di elaborazione dei bandi di gara, tanto più in occasione dei progetti legati alla attuazione del Pnrr.