Il TAR Lazio ha accolto il ricorso avverso alla nota circolare MEF n. 15 del 16 maggio 2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018 (conto annuale).
Alla base vi è l'annosa problematica relativa alla ricomprensione o meno degli ordini professionali all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". La sentenza, facendo leva sull'art. 2, comma 2 bis DL 101/2013, rileva che:
1) agli ordini professionali, benché enti pubblici, non si applica in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali. Sottolinea, di conseguenza, che agli stessi non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l'obbligo di rilevazione dei costi del personale;
2) agli ordini professionali non può applicarsi in via automatica neppure la disciplina generale sul contenimento della spesa pubblica.
I Giudici concludono in tal senso proprio perché gli Ordini non gravano sulla finanza pubblica. Confermano, inoltre, quanto sostenuto spesso dal mondo ordinistico, ovvero che ogni volta che il legislatore vuole riferirsi agli ordini professionali con norme relative alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica deve farlo espressamente.
La sentenza, quindi, è di particolare importanza perché stabilisce dei principi che, al di là del caso di specie, possono essere valorizzati ogni volta che si pretende di estendere agli ordini obblighi riguardanti la pubblica amministrazione in generale.