Il Consiglio Nazionale Ingegneri, nella seduta del 23 marzo scorso, ha deliberato una integrazione dell’articolo 20 del Codice deontologico degli Ingegneri italiani, finalizzata a definire l’illecito disciplinare conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale. Più precisamente, essa prevede l’introduzione, nel testo del predetto articolo, del comma 5, di quanto segue:
«L’Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente».
L’iniziativa del CNI deriva dalla necessità di introdurre specifiche garanzie di osservanza della normativa elettorale da parte degli iscritti all’albo. L’obiettivo è prevenire la possibilità di contenzioso direttamente collegato al rinnovo degli organi di autogoverno e allo svolgimento delle operazioni elettorali, affidando ai Consigli di disciplina territoriali la verifica dell’inosservanza della normativa, dettata da un intento deliberatamente elusivo del trasgressore per finalità di tornaconto o vantaggio personale.