Professionisti ordinistici senza cassa (sanitari e non sanitari), professionisti non ordinistici senza cassa, professionisti ordinistici con cassa previdenziale del proprio albo di appartenenza. Dal 2018, anno di sua costituzione, la Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP (Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), nata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 gennaio2018, raccoglie 19 professioni sanitarie: oltre 225.000 professionisti, secondo le stime.
Rispetto alle professioni di lavoratori autonomi senza albo (guide turistiche, amministratori di condominio, traduttori, web designer, grafici, fotografi, pedagogisti, arredatori, optometristi, operatori socio-sanitari), i costi del lavoro sono i più alti perché includono oneri propri di appartenenza ad un albo (iscrizione ed assicurazione), oltre all’obbligatorietà dei crediti ECM per la formazione continua nonché all’iscrizione all’onerosa gestione separata INPS. In questo ambito, tra le più penalizzate fiscalmente ci sono le professioni sanitarie ordinistiche senza cassa (logopedisti, fisioterapisti, neuropsicomotricisti, igienisti dentali, ortottisti, dietisti, tecnici audio-protesisti etc ).
Questi professionisti sono soggetti ad una serie di oneri, non certo trascurabili. Intanto l’obbligo all’apertura di partita iva anche sotto i 5000 euro, in qualità di appartenenti ad albo professionale riconosciuto, con decadimento della possibilità di prestazione occasionale o lavoro autonomo occasionale entro la franchigia dei 5000. A tal proposito, significativa la sentenza 7227/2021 della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso dell’Inps, contro la decisione della Corte d’appello, di considerare un reddito entro i 5000 Euro sintomatico di occasionalità della prestazione nonostante l’iscrizione ad un Albo (in questo caso quello degli avvocati) per consentire l’attività professionale. La Suprema corte chiarisce che non esiste presunzione di legge che escluda che un’attività professionale con iscrizione ad un albo, debba essere qualificata come “abituale” anche sotto i 5000 euro, ai fini dell’iscrizione alla gestione separata Inps. Oltre alla naturale quota di iscrizione annuale al super albo, esiste l’obbligo di formazione continua delle professioni sanitarie dal 2015, a partire dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’ordine. I corsi di aggiornamento gratuiti per conseguire i crediti ECM servono a poco, quelli qualificanti sono a pagamento e indispensabili per liberi professionisti sanitari, soprattutto in un’epoca contraddistinta da cambiamenti tecnologici. A questo si aggiungono l’obbligo di iscrizione ad una assicurazione professionale, l’adozione del POS, aumento degli oneri versati al commercialista per l’inserimento e l’invio dei dati relativi alle fatture al sistema TS, spese forfettarie limitate al 22% e obbligo alla gestione separata dell’INPS con aliquota quasi al 28%, superiore a quella di altri professionisti sanitari con cassa autonoma. Quella delle aliquote contributive, in effetti, rappresenta una delle questioni cardine. La cassa ENPAM dei medici e odontoiatri è al 19,50% mentre l’aliquota minima ENPAP per gli psicologi è pari al 10%, con contribuzione obbligatoria di 780,00 Euro, ridotta in base al reddito e altri criteri e che, in ogni caso, non incide mai oltre il 20%.
Un caso interessante è quello relativo alle categorie degli psicologi e dei logopedisti. Queste categorie si ritrovano spesso ad erogare le medesime prestazioni, come ad esempio, il trattamento dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), ma con costi del lavoro differenti. Il logopedista, rispetto, ad esempio, allo psicologo, dovrebbe chiedere cifre più alte a parità di guadagno, perché svantaggiato dal punto di vista previdenziale oppure accontentarsi di un guadagno netto equiparabile a quello di uno studente liceale che dà ripetizioni. D’altro canto, c’è da considerare l’aspetto etico delle tariffe che devono andare incontro alle famiglie che accedono sempre più numerose ai servizi privati, non essendo, la sanità pubblica, in grado di smaltire in tempi congrui le annose liste di attesa per questi trattamenti.
Poi c’è il caso di quelle professioni educative che diventano sanitarie se accompagnate da prescrizione medica, senza obblighi ECM e con la possibilità di effettuare prestazioni occasionali perché non appartenenti ad un albo regolamentato. Parliamo, ad esempio, degli optometristi (al contrario degli ortottisti considerati sanitari) e degli psicomotricisti (al contrario dei neuropsicomotricisti che invece rientrano nelle professioni sanitarie). E gli OSS? Sono sanitari ma non rientrano nella Federazione TSRM e PSTRP e non hanno l’obbligatorietà della formazione continua ECM che fra l’altro chiedono a gran voce. Potrebbero confluire, anche queste, nel maxi albo delle professioni sanitarie, aumentandone numeri e forza contrattuale su molti temi.
Un modo per uniformare le cose e risolvere molte delle questioni sul piatto sarebbe l’istituzione di una Cassa unica per le professioni sanitarie che ne sono attualmente prive. Sul tema interviene Sergio Borrelli, già presidente del Collegio Professionale TSRM PSTRP di Roma e provincia, oggi componente del Consiglio direttivo.
“L’Ordine di Roma – ha detto - in sinergia con la Federazione Nazionale, si è attivata già da tempo per dare ai liberi professionisti, iscritti agli Ordini territoriali, la possibilità di aderire qualora lo volessero, ad una delle preesistenti Casse Pensioni private, come ENPAPI (Infermieri) o ENPAM (Medici), o di proporre agli organi competenti una Cassa Pensioni propria.
“L’iter per mettere in atto quanto descritto è lungo e di non facile soluzione. L’organismo competente è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale la Federazione si è già rivolta inviando una nota del 13 settembre 2019. Il 10 dicembre successivo, il Ministero ha risposto affidando la pratica ad un proprio dirigente. Le difficoltà dovute al palesarsi della pandemia hanno rallentato la pratica. Successivamente, in data 11 giugno 2020, la Federazione Nazionale ha inviato una nuova richiesta di incontro alla quale ha fatto seguito un'altra richiesta fatta, il 23 giugno 2020, dal Presidente AdEPP, la Federazione di tutte le Casse Pensioni private. Il 20 luglio 2021 si è tenuto un incontro al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, unico interlocutore che può permetterci di realizzare una cassa previdenziale per i professionisti sanitari afferenti alla Federazione Nazionale TSRM PSTRP. Erano presenti: in rappresentanza del Ministro Orlando, il capo di gabinetto del Ministero, Elisabetta Cesqui, e il capo segreteria del Ministero, Salvatore Russillo; in rappresentanza della FNO TSRM PSTRP, il Presidente della Federazione Nazionale, Teresa Calandra e il componente del CC con delega alla libera professione e alla cassa previdenziale, Vincenzo di Salvatore.
“Finalmente è stato avviato l'iter istituzionale, articolato e complesso, che in prospettiva potrà consentire ai nostri iscritti di beneficiare di una propria cassa previdenziale, fondamentale per molti dei nostri liberi professionisti. Al termine dell'incontro, lo staff del Ministro ha ascoltato e recepito le istanze della Federazione, riservandosi di avviare i necessari approfondimento con i competenti Uffici tecnici. La Federazione ha ben chiaro che l'incontro è il primo passo di un percorso molto complesso ma lo porterà avanti con convinzione e determinazione. Proprio per questo, in previsione del prossimo incontro con il Ministero, in programma a fine settembre, lavorerà per predisporre un piano di sostenibilità economica attuariale e per definire l'iter tecnico, come previsto dalla norma”.
In attesa della costituzione di una cassa autonoma della Federazione TSRM PSTRP o della confluenza degli iscritti in una cassa già esistente, compatibile e sostenibile per il professionista, una proposta semplice e di facile attuazione sarebbe la quantificazione di una franchigia di almeno 5000 euro al di sotto della quale non ci sarebbe più obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS, anche per i titolari di partita iva appartenenti ad un albo professionale.