La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 28/02/2017 n.58, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla quale partecipa con i propri rappresentanti il Consiglio Nazionale Ingegneri, recentemente ha rilasciato un documento relativo al calcolo dei corrispettivi professionali per gli interventi nelle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha convocato la Commissione per rispondere ad una istanza presentata dal Commissario Legnini riguardante chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi professionali per interventi ammessi tanto ai contributi erogati per le aree del cratere quanto a quelli legati all’applicazione del Supersisma bonus. La sovrapposizione di due diverse disposizioni di legge poteva infatti creare incertezze che, stante l’unitarietà del progetto indipendentemente dal meccanismo di agevolazione attivato dal cittadino, risulterebbero del tutto inappropriate. In questo senso, la Commissione si è avvalsa del contributo dato dalla Rete Professioni Tecniche che, con il supporto specifico del CNI, ha elaborato due ipotesi di calcolo dei corrispettivi che vanno nella direzione di una soluzione equilibrata e rispettosa tanto dell’attività del professionista quanto dei necessari requisiti di equità e rispetto della natura pubblica del contributo.
La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 28/02/2017 n.58, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla quale partecipa con i propri rappresentanti il Consiglio Nazionale Ingegneri, recentemente ha rilasciato un documento relativo al calcolo dei corrispettivi professionali per gli interventi nelle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha convocato la Commissione per rispondere ad una istanza presentata dal Commissario Legnini riguardante chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi professionali per interventi ammessi tanto ai contributi erogati per le aree del cratere quanto a quelli legati all’applicazione del Supersisma bonus. La sovrapposizione di due diverse disposizioni di legge poteva infatti creare incertezze che, stante l’unitarietà del progetto indipendentemente dal meccanismo di agevolazione attivato dal cittadino, risulterebbero del tutto inappropriate. In questo senso, la Commissione si è avvalsa del contributo dato dalla Rete Professioni Tecniche che, con il supporto specifico del CNI, ha elaborato due ipotesi di calcolo dei corrispettivi che vanno nella direzione di una soluzione equilibrata e rispettosa tanto dell’attività del professionista quanto dei necessari requisiti di equità e rispetto della natura pubblica del contributo.
La Rete, quindi, ha individuato altre due possibili soluzioni, una delle quali è stata ritenuta risolutiva. La proposta prevede di determinare i compensi per le spese tecniche calcolati sull’importo complessivo, comprensivo degli interventi della ricostruzione SISMA2016 e di quelli connessi alle detrazioni fiscali Superbonus, mediante la compilazione di due Quadri Economici differenti relativi ad un unico progetto unitario. Il primo Quadro Economico, relativo alla pratica SISMA2016, prende a riferimento, come importo dei lavori, quello relativo alla somma coperta da tale sistema di contributo, su questo vengono calcolate le tariffe relative alle prestazione professionali ai sensi dell’Ordinanza n. 108/2020 (D.m. 140/2012), applicandovi lo sconto del 30% e sommando l’incremento relativo alle spese progettuali. Il secondo Quadro Economico è redatto sulla base delle ulteriori somme che risultano in accollo e che il Committente decide di portare in detrazione attraverso quanto previsto dal Superbonus 110% (ad esempio: sconto in fattura da parte dei soggetti impegnati, ditte e professionisti) sulla base del quale si procede al calcolo dell’onorario con il Decreto parametri come previsto dalla norma specifica. Applicando questa metodologia al professionista viene riconosciuto un onorario complessivo, desunto dalla somma delle due determinazioni, considerando nel contempo, la non contabilizzazione delle prestazioni conseguenti alle verifiche di vulnerabilità dell’intero complesso strutturale, prevista per il Superbonus 110%, in quanto già compensata nella determinazione ai sensi dell’Ordinanza 108/2020 che deve garantire, in caso di danni gravi, per legge, almeno il miglioramento sismico. Dagli esempi svolti si ottiene che l’onorario percepito complessivo risulta ridotto, in piccola percentuale, rispetto al compenso percepito se la pratica fosse condotta solo attraverso le procedure del Superbonus 110%, pur ricomprendendo in effetti l’esecuzione di adempimenti delle pratiche relative ad entrambe le procedure richieste al fine di consentire al committente di avvalersi di entrambi i canali di detrazione.