Nel pronunciamento dello scorso 25 ottobre, sollecitato da una segnalazione del Consiglio Nazionale, l’Autorità afferma anche che l’omissione dei livelli di progettazione non deve avere impatto sulla remunerazione del professionista. Il CNI esprime soddisfazione: “Chiaro no ad artifici al ribasso nella determinazione dei compensi dei professionisti”.

 

 Lo scorso 25 ottobre è stato pubblicato l’Atto del Presidente ANAC 4146/2023 che si occupa dei criteri da osservare per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura. Il documento contiene principi molto importanti che possono fungere da linee-guida per l’operato delle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara. Il pronunciamento dell’Autorità Anticorruzione nasce da una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, coordinato dal Consigliere delegato Domenico Condelli, relativo alla “procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione fabbricato denominato Casa Canavesi-Bossi Conventino”, intervento finanziato dall’Unione Europea all’interno del PNRR e attivata dal Comune di Busto Arsizio (VA). Il bando pubblico, pur facendo espresso riferimento ai parametri del DM 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, ha poi fissato un corrispettivo che non teneva conto di una serie di prestazioni e di voci facenti parte della progettazione definitiva, nonché della progettazione esecutiva.

L’Autorità per cominciare ha ricordato il principio generale nel calcolo del compenso da porre a base di gara vanno ricomprese “tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento”. Successivamente opera una ricognizione del quadro normativo di riferimento, fissando una serie di rilevanti punti-fermi.

Secondo ANAC, l’eventuale dubbio interpretativo in merito all’applicazione della Legge dell’Equo compenso, deve spingere le Stazioni Appaltanti a valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da inserire a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara. Inoltre, occorre tenere presente che non è possibile richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara e che “qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori dal vincolo contrattuale” e semmai potrà costituire oggetto di successivo accordo tra le parti. Infine, ANAC ribadisce che, sulla base dell’assetto risultante dal nuovo Codice dei contratti pubblici, va esclusa la possibilità di richiedere ai professionisti prestazioni in forma gratuita.

Il pronunciamento di ANAC, poi, affronta la questione dell’omissione del livello di progettazione. A tal proposito precisa che valgono ancora le considerazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2022 (riferite al Codice previgente) e dunque: 

1) Quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, questo non vuol dire che li sopprime, ma che li unifica al livello progettuale successivo;

2) Il livello progettuale successivo deve contenere tutti gli elementi di cui al livello omesso, “al fine di salvaguardare la qualità della progettazione”;

3) Ai fini del calcolo del compenso professionale da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso, “al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione”;

4) Una soluzione di segno diverso da parte della stazione appaltante determinerebbe la violazione del principio dell’equo compenso.

Pertanto, secondo ANAC in caso di omissione dei primi livelli di progettazione, la remunerazione della prestazione riconducibile al livello omesso, di norma, non può determinare il riassorbimento del compenso previsto per le prestazioni della progettazione esecutiva, dato che essa presuppone “livelli di approfondimento e di dettaglio ulteriori rispetto a quelli propri del progetto definitivo”. Viene dunque affermata esplicitamente la necessità di prevedere, da parte delle stazioni appaltanti, un puntuale corrispettivo ad hoc anche nelle ipotesi in cui ci si sia avvalsi della facoltà di tagliare un livello di progettazione. Ma l’Autorità dice di più. Afferma che “l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione” e che una scelta di semplificazione interna all’Amministrazione, quale quella sull’accorpamento dei livelli di progettazione, “non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista”.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per il pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e sostiene convintamente la necessità di riconoscere integralmente e senza artifici al ribasso le prestazioni professionali svolte dai progettisti, all’interno del mercato dei servizi di ingegneria e di architettura. All’interno di questo percorso, in attuazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n.49/2023, costituisce un importante tassello la rivendicazione – oggi accolta e riconosciuta dall’ANAC - alla piena e completa remunerazione del livello di progettazione omesso, per scelta dell’Amministrazione.

Il CNI auspica che tutte le stazioni appaltanti tengano in debito conto l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si pone nel solco di una effettiva realizzazione del diritto ad una equa retribuzione dei professionisti, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Il CNI, infine, si impegna a continuare a vigilare, tramite i propri organismi, per assicurare il rispetto del diritto dei professionisti Ingegneri ad un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

 

 

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